27 novembre 2025

Liste d’attesa troppo lunghe? Prima regola - conoscere i propri diritti

Articolo scritto da Gabriella Scrimieri

Si sente tanto parlare di liste d’attesa, di tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Conoscere il tema in oggetto e le Leggi che le disciplinano, ci aiuta ad ottenere ciò che ci è dovuto. 

Si sente tanto parlare di liste d’attesa, di tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Conoscere il tema in oggetto e le Leggi che le disciplinano, ci aiuta ad ottenere ciò che ci è dovuto.

E’ un diritto del cittadino ricevere dal Sistema Sanitario Nazionale prestazioni sanitarie, dopo aver pagato le tasse che prevedono l’erogazione dei servizi sanitari?

Io cittadino pago le tasse, tu Stato me le rendi erogandomi le prestazioni sanitarie di cui necessito. Questo avviene sempre?

Ma cosa sono le liste d’attesa e i tempi d’attesa?

Le liste d'attesa sanitarie sono l'elenco dei pazienti che attendono di sottoporsi a una prestazione medica (visita specialistica, esame diagnostico, intervento chirurgico). Questo sistema è gestito in base a classi di priorità che determinano tempi massimi di attesa e il suo obiettivo è garantire un accesso equo ai servizi sanitari. La trasparenza su queste tempistiche è resa possibile da piattaforme dedicate che pubblicano i dati. 

Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il dato che viene fornito ai cittadini è la prima data disponibile per effettuare la prestazione richiesta (sito Istituzionale Regione Lombardia).

Se non ci si può permettere le cure a pagamento e le liste d'attesa sono troppo lunghe, si rischia di peggiorare la propria salute.

Ci sono delle alternative che è giusto conoscere ma soprattutto mettere in pratica, questo a maggiore tutela della propria salute.

 

 Ma come funzionano le liste di attesa in sanità e l’evoluzione storica

Il cittadino deve sapere che sono il Decreto Legislativo numero 124 del 29 aprile 1998, il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (P.N.G.L.A.) 2010-2012 ed i piani regionali (P.R.G.L.A.), assieme alla Legge numero 266 del 23 dicembre 2005 che vieta la sospensione delle liste di attese, disciplinano la materia e prevedono che il medico, quando sottoscrive la prescrizione di una prestazione sanitaria da effettuare, debba stabilire la classe di priorità, specificando il quesito diagnostico, in base al fatto che si tratti di prima visita o di un accesso successivo e nello specifico contrassegnerà il tempo entro il quale si dovrà svolgere quanto prescritto.

Le priorità:

  • Le prime visite U, urgente entro 72 ore, B, breve entro 10 giorni, D, differibile entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli accertamenti, P, programmabile entro 180 giorni;
  • I ricoveri ospedalieri, A entro 30 giorni per i casi che possono aggravarsi, B entro 60 giorni per il dolore intenso o gravi disfunzioni, C entro 180 giorni per il dolore lieve e D entro un anno per i casi senza dolori o disabilità.

Questi tempi di attesa sono fissati per tutelare la salute dei cittadini e in fase di prenotazione verrà proposta la prima data disponibile, ma se si superano questi limiti ci sono dei sistemi alternativi per vedersi garantita la prestazione.

Il Governo delle liste di attesa troppo lunghe

Il Decreto Legislativo n. 73 del 7 giugno 2024, relativo alla riduzione dei tempi delle liste di attesa sanitarie, è stato convertito in legge (Legge n. 107 del 29 luglio 2024). Le modifiche più significative includono l'istituzione di una Piattaforma nazionale delle liste di attesa presso l'AGENAS, un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della salute e misure per rafforzare l'erogazione dei servizi sanitari.

Cosa fare per combattere le liste di attesa troppo lunghe

I cittadini che devono prenotare una prestazione sanitaria all’interno del sistema pubblico possono farlo, muniti di impegnativa medica, per telefono, online, allo sportello o in farmacia, e, se i tempi previsti superano quelli sanciti dalla normativa in materia, si può richiedere lo svolgimento della prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria o intramoenia.

Se le liste di attesa sono troppo lunghe ed i tempi di prenotazione superano quelli previsti dalla normativa, sarà l’azienda sanitaria pubblica a pagare la differenza economica tra il costo della prestazione sanitaria in intramoenia o presso una struttura privata accreditata ed il ticket, quest’ultimo pagato dal paziente, nulla se quest’ultimo ha l’esenzione.

Come tutelarsi contro le liste di attesa troppo lunghe

Se i tempi di prenotazione proposti dalle liste di attesa superano i limiti di Legge ed il CUP non ti richiama per fornirti un’altra struttura pubblica o privata convenzionata che svolga la prestazione rispettandoli, hai l’alternativa di presentare un’istanza al Direttore Generale della ASL di competenza sul tuo territorio, reperendo gli indirizzi PEC sul sito del Ministero della Salute o delle singole Regioni, o inviandolo con una raccomandata A/R.

Percorso di tutela - Regione Lombardia

Percorso di tutela prestazioni di specialistica ambulatoriale di primo accesso
Nel caso in cui la struttura sanitaria a cui si rivolge il cittadino non avesse disponibilità ad erogare la prestazione di primo accesso entro i tempi previsti dalla priorità indicata in ricetta, è possibile rivolgersi al 
Responsabile Unico Aziendale per i tempi d’attesa che, in collaborazione con il referente del CUP aziendale, si occuperà della richiesta attivando alcune possibili soluzioni. 
La struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, sia essa pubblica o privata accreditata, si attiverà per
 individuare altre strutture, pubbliche o private accreditate del territorio di assistenza del cittadino, in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati.
Attenzione: se la proposta fatta dalla struttura viene rifiutata dal cittadino, ad esempio per preferenze personali o motivi logistici, si rischia di perdere il diritto al mantenimento della classe di priorità. Il cittadino deve chiedere se questo si potrà verificare.

Qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura sanitaria a cui inizialmente si è rivolto il cittadino, è tenuta ad inserire il cittadino in una lista d’attesa dedicata, in modo tale da programmare l’appuntamento entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione. In seguito, il cittadino verrà contattato per concordare l’appuntamento e, in questo caso, l’erogazione della prestazione nella stessa struttura o in una struttura del territorio dell’ATS di riferimento sarà garantita. 

Attenzione: nel caso in cui il cittadino dovesse ricorrere autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale, non potrà esigere in alcun modo il rimborso della spesa sostenuta agli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Conoscere e far conoscere i propri diritti significa garantire la propria “Salute”. Prevenire è sempre meglio che curare per il singolo utente ma anche per l’intero Sistema Sanitario. Un cittadino malato costa molto di più di un cittadino sano.


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